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Codice Civile

Art. 2939 — Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi

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Art. 2939. (Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi). La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

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