Codice Civile
Art. 2931 — Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Art. 2931. (Esecuzione forzata degli obblighi di fare). Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
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