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Art. 2924 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

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Art. 2924. (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti). Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformita' degli usi locali.

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