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Art. 292 — Divieto di adozione per diversita' di razza

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Art. 292. (Divieto di adozione per diversita' di razza). L'adozione non e' permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.

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