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Codice Civile

Art. 2919 — Effetto traslativo della vendita forzata

ELI /it/codice-civile/art/2919parte di Codice Civile
Art. 2919. (Effetto traslativo della vendita forzata). La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

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