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Art. 2917 — Estinzione del credito pignorato

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Art. 2917. (Estinzione del credito pignorato). Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

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