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Art. 2913 — Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

ELI /it/codice-civile/art/2913parte di Codice Civile
Art. 2913. (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato). Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

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