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Art. 2910 — Oggetto dell'espropriazione

ELI /it/codice-civile/art/2910parte di Codice Civile
Art. 2910. (Oggetto dell'espropriazione). Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.

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