Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2898
Codice Civile

Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

ELI /it/codice-civile/art/2898parte di Codice Civile
Art. 2898. (Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede). Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo. Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2897 Art. 2899 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.