Codice Civile
Art. 2882 — Formalita' per la cancellazione
Art. 2882. (Formalita' per la cancellazione). La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
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