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Art. 2871 — Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

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Art. 2871. (Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione). Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono piu' debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e puo' esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.

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