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Art. 2859 — Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

ELI /it/codice-civile/art/2859parte di Codice Civile
Art. 2859. (Eccezioni opponibili dal terzo acquirente). Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore e' posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, puo' opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresi' che spetterebbero a questo dopo la condanna. Le eccezioni suddette pero' non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

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