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Art. 2842 — Variazione del domicilio eletto

ELI /it/codice-civile/art/2842parte di Codice Civile
Art. 2842. (Variazione del domicilio eletto). E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

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