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Art. 2828 — Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale

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Art. 2828. (Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale). L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

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