Codice Civile
Art. 2821 — Concessione d'ipoteca
Art. 2821. (Concessione d'ipoteca). L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'. Non puo' essere concessa per testamento.
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