Codice Civile
Art. 2798 — Assegnazione della cosa in pagamento
Art. 2798. (Assegnazione della cosa in pagamento). Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
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