Codice Civile
Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Art. 2789. (Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio). Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
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