Codice Civile
Art. 2776 — Collocazione sussidiaria sugli immobili
Art. 2776. (Collocazione sussidiaria sugli immobili). I crediti indicati dall'art. 2751, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
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