Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2774
Codice Civile

Art. 2774 — Crediti per concessione di acque

ELI /it/codice-civile/art/2774parte di Codice Civile
Art. 2774. (Crediti per concessione di acque). I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali. Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2773 Art. 2775 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.