Codice Civile
Art. 2767 — Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Art. 2767. (Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato). Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.
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