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Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici

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Art. 2763. (Crediti per canoni enfiteutici). I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche' si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

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