Codice Civile
Art. 2755 — Spese per atti conservativi o di espropriazione
Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
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