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Codice Civile

Art. 2738 — Efficacia

ELI /it/codice-civile/art/2738parte di Codice Civile
Art. 2738. (Efficacia). Se e' stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non e' ammessa a provare il contrario, ne' puo' chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Puo' tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo' essere pronunziata perche' il reato e' estinto, il giudice civile puo' conoscere del reato al solo fine del risarcimento. In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzato dal giudice.

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