Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2728
Codice Civile

Art. 2728 — Prova contro le presunzioni legali

ELI /it/codice-civile/art/2728parte di Codice Civile
Art. 2728. (Prova contro le presunzioni legali). Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2727 Art. 2729 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.