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Art. 2712 — Riproduzioni meccaniche

ELI /it/codice-civile/art/2712parte di Codice Civile
Art. 2712. (Riproduzioni meccaniche). Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.

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