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Codice Civile

Art. 2706 — Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma

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Art. 2706. (Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma). La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

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