Codice Civile
Art. 2703 — Sottoscrizione autenticata
Art. 2703. (Sottoscrizione autenticata). Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.
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