Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2670
Codice Civile

Art. 2670 — Spese della trascrizione

ELI /it/codice-civile/art/2670parte di Codice Civile
Art. 2670. (Spese della trascrizione). Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2669 Art. 2671 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.