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Codice Civile

Art. 266 — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

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Art. 266. (Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale). Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

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