Codice Civile
Art. 2642 — Comunicazione della sentenza di condanna
Art. 2642. (Comunicazione della sentenza di condanna). Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.
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