Codice Civile
Art. 2640 — Circostanza aggravante
Art. 2640. (Circostanza aggravante). Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'.
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