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Art. 264 — Impugnazione da parte del riconosciuto

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Art. 264. (Impugnazione da parte del riconosciuto). Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il tribunale con provvedimento in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

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