Codice Civile
Art. 2635 — Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese
Art. 2635. (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese). Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.
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