Codice Civile
Art. 2632 — Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila i sindaci, che omettono: 1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto; 2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.
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