Codice Civile
Art. 2629 — Valutazione esagerata dei conferimenti in natura
Art. 2629. (Valutazione esagerata dei conferimenti in natura). I promotori ed i soci fondatori, che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila. La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti, che esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti in natura e, nel caso di trasformazione di societa', agli amministratori, che esagerano fraudolentemente la valutazione del patrimonio della societa' che si trasforma.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.