Codice Civile
Art. 2627 — Omissione delle indicazioni obbligatorie
Art. 2627. (Omissione delle indicazioni obbligatorie). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che contravvengono alle disposizioni dell'art. 2250 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
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