Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2591
Codice Civile

Art. 2591 — Rinvio alle leggi speciali

ELI /it/codice-civile/art/2591parte di Codice Civile
Art. 2591. (Rinvio alle leggi speciali). Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2590 Art. 2592 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.