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Codice Civile

Art. 2587 — Brevetto dipendente da brevetto altrui

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Art. 2587. (Brevetto dipendente da brevetto altrui). Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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