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Art. 2584 — Diritto di esclusivita'

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Art. 2584. (Diritto di esclusivita'). Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

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