Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2537
Codice Civile

Art. 2537 — Modificazioni dell'atto costitutivo

ELI /it/codice-civile/art/2537parte di Codice Civile
Art. 2537. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. Alle deliberazioni che riducono la responsabilita' dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2536 Art. 2538 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.