Codice Civile
Art. 2537 — Modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2537. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. Alle deliberazioni che riducono la responsabilita' dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
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