Codice Civile
Art. 2522 — Acquisto delle proprie quote o azioni
Art. 2522. (Acquisto delle proprie quote o azioni). L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' l'acquisto o il rimborso sia fatto con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati.
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