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Art. 2517 — Leggi speciali

ELI /it/codice-civile/art/2517parte di Codice Civile
Art. 2517. (Leggi speciali). Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa' cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

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