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Art. 2505 — Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato

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Art. 2505. (Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato). Le societa' costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validita' dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

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