Codice Civile
Art. 2505 — Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
Art. 2505. (Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato). Le societa' costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validita' dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.
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