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Art. 250 — Riconoscimento

ELI /it/codice-civile/art/250parte di Codice Civile
Art. 250. (Riconoscimento). Il figlio naturale puo' essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento non puo' essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio.

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