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Art. 2497 — Scioglimento e liquidazione

ELI /it/codice-civile/art/2497parte di Codice Civile
Art. 2497. (Scioglimento e liquidazione). Allo scioglimento e alla liquidazione della societa' si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori e' quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria. In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote risultano essere appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente.

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