Codice Civile
Art. 248 — Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'
Art. 248. (Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'). L'azione per contestare la legittimita', sia essa fondata sulla nullita' del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile. Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
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