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Codice Civile

Art. 2475 — Costituzione

ELI /it/codice-civile/art/2475parte di Codice Civile
Art. 2475. (Costituzione). La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 8) il numero dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488; 9) la durata della societa'. Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2331 primo e secondo comma, 2332 e 2341.

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