Codice Civile
Art. 2466 — Revoca degli amministratori
Art. 2466. (Revoca degli amministratori). La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.