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Art. 2449 — Effetti dello scioglimento

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Art. 2449. (Effetti dello scioglimento). Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che determina lo scioglimento della societa', non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi. Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

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