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Codice Civile

Art. 2439 — Sottoscrizione e versamenti

ELI /it/codice-civile/art/2439parte di Codice Civile
Art. 2439. (Sottoscrizione e versamenti). I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori non sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

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